Ciao, benvenuti nel mio blog! Qui troverete tutto ciò che mi piace creare! L'idea nasce lo scorso autunno, quando, accudendo il mio secondo genito, tra un cambio di pannolino ed una poppata, decido di rispolverare alcune delle mie vecchie passioni, quindi di scoprirne altre ed ora di condividerle con VOI! Questo spazio è aperto a chiunque voglia commentare, suggerire, segnalare o chiedere informazioni circa gli argomenti trattati! Un saluto a tutti...la Anto!!!
Con la presente “La Anto” di “LE COSE DELLA ANTO” dichiara che gli oggetti esposti in questo blog sono frutto del proprio ingegno e rigorosamente fatti a mano e che l'attività creativa è svolta in modo occasionale, saltuario ed amatoriale e non è gestita in maniera organizzata. Si precisa inoltre che l'eventuale quanto occasionale vendita di taluni oggetti è regolamentata dell’art. 4 comma 2 lettera h del Decreto legislativo del 31 Marzo 1998 n. 114 del 31/03/1998 e all’art. 1 comma II del Decreto Ministeriale 21-12-1992 per le categorie non soggette all’obbligo di documentazione disposto dall’art. 12 comma I Legge 30-12-1991 nr. 413 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22-12-1992 nr. 300 riguardante l’esonero dall’obbligo di rilascio di ricevuta fiscale.
questo art. che hai citato significa che non si ha l'obbligo di p.iva per vendere creazioni saltuarie e a poco più del prezzo di costo? fammi sapere, perché interessa anche a me, per cominciare a vendere la mie piccole beaded works. grazie della risposta al mio canale you tube che è ancora vuoto di immagini e video, ma attraverso comunico e dove trovi anche la mia email. mariangela
Con la presente “La Anto” di “LE COSE DELLA ANTO” dichiara che gli oggetti esposti in questo blog sono frutto del proprio ingegno e rigorosamente fatti a mano e che l'attività creativa è svolta in modo occasionale, saltuario ed amatoriale e non è gestita in maniera organizzata. Si precisa inoltre che l'eventuale quanto occasionale vendita di taluni oggetti è regolamentata dell’art. 4 comma 2 lettera h del Decreto legislativo del 31 Marzo 1998 n. 114 del 31/03/1998 e all’art. 1 comma II del Decreto Ministeriale 21-12-1992 per le categorie non soggette all’obbligo di documentazione disposto dall’art. 12 comma I Legge 30-12-1991 nr. 413 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22-12-1992 nr. 300 riguardante l’esonero dall’obbligo di rilascio di ricevuta fiscale.
RispondiEliminaquesto art. che hai citato significa che non si ha l'obbligo di p.iva per vendere creazioni saltuarie e a poco più del prezzo di costo?
RispondiEliminafammi sapere, perché interessa anche a me, per cominciare a vendere la mie piccole beaded works.
grazie della risposta al mio canale you tube che è ancora vuoto di immagini e video, ma attraverso comunico e dove trovi anche la mia email.
mariangela